RUNTS / Gli Enti del Terzo Settore minori dovranno produrre il Rendiconto per cassa

Per gli ETS, che nell’esercizio precedente hanno avuto ricavi e/o proventi inferiori ai 220.000,00 euro, il Legislatore ha previsto una contabilità semplificata (per cassa) e uno schema di bilancio, anch’esso semplificato, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in aprile 2020.

Grazie alla collaborazione di Michele Cirafisi (Tesoriere CR FITA Sicilia), Roberto De Giuli (componente dell’Organo di Controllo nazionale) e di Giuseppe Minniti (Tesoriere nazionale), FITA ha elaborato uno schema di bilancio per gli enti “minori”, denominato Rendiconto per Cassa (MOD. D degli schemi pubblicati in G.U.), rifacendosi alle esigenze/attività più ricorrenti delle associazioni iscritte. E’ un sistema molto semplice, che comprende anche alcune specifiche.

Il modello di Rendiconto per Cassa ed una circolare sulle modalità di deposito al Runts, convocazione dell’assemblea ed altre utili informazioni sono state spedite a tutte le associazioni FITA iscritte per il 2022, che le troveranno nella mail utilizzata/comunicata per l’iscrizione annuale.

Il Rendiconto unitamente al verbale di approvazione dell’assemblea dovrà essere trasmesso alla segreteria nazionale – segreteria@fitateatro.eu – per consentire a FITA la possibilità di trasmetterlo per il deposito al RUNTS, quando ciò sarà possibile. Per tale adempimento ricordiamo alle associazioni iscritte di inviarci l’adesione a FITA come Rete Associativa del terzo settore. Le associazioni che hanno provveduto ad autonoma iscrizione lo possono depositare con la medesima procedura dell’iscrizione al RUNTS.

 

Accesso ai luoghi di spettacolo dall’1 al 30 aprile e le nuove linee guida dall’1 aprile al 31 dicembre 2022

Dal 1° aprile fino al 30 aprile per partecipare ad uno spettacolo che si svolge al chiuso occorre presentare il green pass rafforzato.

Dal 1° aprile fino al 30 aprile per partecipare ad uno spettacolo che si svolge all’aperto occorre presentare il green pass base.

Sono esentati dal Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Nei luoghi di spettacolo è fatto obbligo di utilizzare le mascherine di tipo FFP2 per partecipare a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso e all’aperto fino al 30 aprile.

Chi verifica il Green Pass:

– il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

– i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati;

– il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Per la mancata verifica del Green Pass rafforzato è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020). A partire dalla seconda violazione avvenuta in giornata diversa è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni.

Per la mancata verifica del Green Pass base è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020). A partire dalla terza violazione avvenuta in giornata diversa è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni.